Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]
LIBRO TERZO. Delle contravvenzioni in particolare - TITOLO PRIMO. Delle contravvenzioni di polizia - CAPO SECONDO. Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale - SEZIONE SECONDA. Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Chiunque pone taluno, col suo consenso in stato di narcosi o di ipnotismo, o esegue su lui un trattameto che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se da fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso a scopo scientifico o di cura, o da chi esercita una professione sanitaria.